STATUTO
Ente di Terzo Settore Associazione di Promozione Sociale (APS)
"Antropologicamente APS"
Articolo 1
(Denominazione, sede e durata)
L'Associazione "Antropologicamente APS", costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, assume la seguente denominazione “Antropologicamente APS”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Pontelatone (CE) Via Torre n.9 e con durata illimitata.
L'Associazione non è riconosciuta.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Articolo 2
(Logo)
Il logo dell’associazione è il segno distintivo dell’associazione stessa, del quale possono fregiarsi i soggetti aderenti, ed è rappresentato nell'allegato al presente statuto.

Il logo dell’associazione è così descritto:
la proposta grafica di questo logo nasce dall'unione di tre caratteristiche
- LA PAROLA
- Antropologicamente fa riferimento all’antropologia nei suoi diversi aspetti ed in particolare evidenzia la connessione tra uomo, natura e cultura conoscenza. Natura, cultura e conoscenza sono concetti distinti ma ricollegabili all’ uomo. Natura è tutto ciò che non viene insegnato perché contenuto nel corredo genetico degli esseri umani, la cultura è invece ciò che è frutto della costruzione e dell’impegno umano, la conoscenza è l’acquisizione del sapere attraverso l’esperienza o l’apprendimento.
- APS e la sigla di: Associazione di promozione sociale.
- IL PITTOGRAMMA
- Il pittogramma circolare trasmette un senso di equilibrio forza e inclusione
- 7 SIMBOLI
- Profilo greco statuario: simboleggia il culto. Simboleggia legame tra uomo fisico presente che guarda all’uomo del passato ed è consapevole di ciò che lo circonda
- Piuma del pavone: libertà, coraggio e spiritualità
- Civetta: simbolo di saggezza e sapienza
- Spirale: connessione spirituale, energia che scorre e fluisce
- Albero della vita: nascita e rinascita
- Torre: saldezza materiale e morale, incrollabilità, costruzione.
- Libro: insegnamento, cultura, conoscenza
Articolo 3
(Scopo, finalità e attività)
L'APS opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati.
L'APS svolge, in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'Articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 - (Codice del Terzo Settore):
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni e interventi. Servizi prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'associazione intende realizzare le seguenti azioni:
- Interventi di formazione e seminari in-formativi online;
- Interventi in-formativi e di prevenzione contro il bullismo e il cyberbullismo;
- Interventi di supporto e di servizi di sostegno al disagio psicosociale e promozione alla salute: sportelli d'ascolto e antidiscriminazione a giovani e donne presso la sede dell'associazione i comuni siti sul territorio;
- Attività culturali d'interesse sociale rivolte ai cittadini;
- Attività di valorizzazione del patrimonio culturale e artistico;
- Attività di educazione all'immagine e al linguaggio cinematografico, all'arte, alla musica, nelle scuole e in luoghi d'incontro territoriali;
- Attività di educazione, istruzione e formazione professionali;
- Attività di web marketing e comunicazione online;
- Realizzazione eventi culturali a temi specifici (es. promozione della salute, povertà educativa, parità di genere, ambiente, disturbi del comportamento alimentare, beni comuni e beni confiscati...): le attività saranno espletate attraverso convegni, meeting, seminari, presentazioni; tavole rotonde, workshop, laboratori culturali, world cafè, fiere, manifestazioni, rappresentazioni, concerti, mostre, sempre in riferimento ad una specifica tematica sociale che accomuna più Enti del Terzo Settore.
L'associazione può esercitare, a norma dell'Articolo 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.
L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'Articolo 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Articolo 4
(Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'Articolo 5.
Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Articolo 5
(Diritti e obblighi degli associati)
L'adesione all'APS comporta per l'associato maggiore di età il diritto di partecipare alla gestione dell'APS attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea nonché per l'esercizio libero e incondizionato dell'elettorato attivo e passivo.
I soci, in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto dopo tre mesi dall'iscrizione.
Gli associati hanno inoltre il diritto di:
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- avere una condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione
- non arrecare in qualunque modo danni morali o materiali nella frequentazione degli spazi, nonché nell'utilizzo dei beni e delle attrezzature di pertinenza dell'Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.
Articolo 6
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L'associato può sempre recedere dall'associazione.
Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Articolo 7
(Organi)
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo
Articolo 8
(Assemblea)
Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti. I soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto dopo tre mesi dall'iscrizione.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo mail risultante dal libro degli associati.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio.
L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.
L'Assemblea ordinaria delibera:
- sull'approvazione del bilancio di esercizio dell'APS e del bilancio sociale, quando previsto;
- la nomina e la revoca del Consiglio Direttivo;
- sulla nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/organo di controllo;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- sull'ammissione e l'esclusione degli associati;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'APS e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sull'eventuale scioglimento;
- sull'eventuale trasformazione, fusione a scissione dell'APS.
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
É possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
Articolo 9
(Organo di amministrazione o Consiglio direttivo)
L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts, compila gli eventuali regolamenti interni, per il mero funzionamento dell'APS, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- delibera sulle attività diverse a norma dall'Articolo 6 del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017;
- nomina e revoca collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- conferisce e revoca procure;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'Articolo 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
É possibile l'intervento al Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Articolo 10
(Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
Articolo 11
(Organo di controllo e Revisione legale dei conti)
- L'Organo di controllo è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, iscritti all'albo dei revisori dei conti e rimane in carica per 4 anni;
- La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore.
- L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti.
- L'organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs n. 117 del 2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs n. 117 del 2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
- I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- I componenti dell'organo di controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del Comitato direttivo e dell'Assemblea.
Articolo 12
(Patrimonio)
Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 13
(Divieto di distribuzione degli utili)
In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, ed in applicazione dell'Articolo 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Articolo 14
(Risorse economiche)
L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'Articolo 6 del Codice del Terzo settore.
Articolo 15
(Bilancio di esercizio)
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea.
L'Assemblea deve approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'APS nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Dopo l’approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.
L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'Articolo 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Articolo 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)
Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
Articolo 17
(Libri)
L'associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.
Articolo 18
(Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Articolo17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
Articolo 19
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'Articolo 18 del D. Lgs. 117/2017.
Articolo 20
(Lavoratori)
L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
Articolo 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Articolo 22
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.